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2 Febbraio 2022

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica

Venerdì 28 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge con cui il Governo è ulteriormente intervenuto sugli oneri di sistema cercando di mitigare il caro-bolletta.

Oltre a quanto già previsto con la legge n.234 del 30 dicembre 2021 (annullamento per il primo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16,5 kW) ha disposto l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il primo trimestre 2022 anche per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L’annullamento degli oneri è retroattivo; in caso le fatture di competenza gennaio-marzo 2022 siano già state emesse, i conguagli devono essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva.

A titolo esemplificativo di seguito alcuni esempi di risparmio: mediamente un contatore in media tensione con un consumo mensile di 1,5 GWh e una potenza di 2.000 kW avrà un RISPARMIO MENSILE DI CIRCA 40.000 €; avrà, invece, un risparmio DI CIRCA 13.000 € se il contatore consuma mensilmente 500.000 kWh e ha una potenza di 300 kW. Infine, un contatore in bassa tensione con un consumo di 75.000 kWh/mese e una potenza pari a 80 kW avrà un RISPARMIO DI CIRCA 2.000 €/mese.

È stata riconosciuta la possibilità di accedere ad un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti sarà pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Il vostro commercialista avrà le competenze per illustrarvi le indicazioni sulle modalità di utilizzo.

L’ARERA ha poi disposto che per le imprese energivore (aventi classe di agevolazione VAL.X) la prima rata dell’anno 2022 (con scadenza il 30 giugno) sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020.

Il Governo è intervenuto anche in materia di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Dal 1° febbraio 2022 (e fino al 31 dicembre 2022) l’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia:
- un prezzo di riferimento medio (pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020);
- il prezzo zonale di mercato dell’energia elettrica ovvero il prezzo medio indicati nei contratti stipulati precedentemente al decreto che non rispettino le condizioni del comma 5 art. 16 del decreto in oggetto.
Se la differenza tra le due è positiva il GSE eroga l’importo al produttore, in caso contrario lo stesso GSE provvede al conguaglio o richiede al produttore l’importo corrispondente.

Con questo meccanismo i produttori di energia elettrica da fonti che non utilizzano il gas metano avranno un taglio dei ricavi che va a finanziare l’intera manovra.

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