In conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, il DM 2/3/18 ha definito le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni.
Saranno quindi considerate imprese a forte consumo di energia anche le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale (calcolato nel periodo di riferimento 2016-2018), pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno (considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3) e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20%.
Con un prossimo decreto saranno definiti i livelli di agevolazione, da calcolare in base all’intensità gasivora rispetto al VAL. Bisognerà quindi tener conto che:
a) il prezzo del gas naturale è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato annualmente dall’ARERA;
b) nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora sul VAL risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici;
c) il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell’impresa, sul periodo di riferimento (2016-2018 per il primo bando);
d) nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione e si effettuano compensazioni o eventuali recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino all’utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento.
Qualora un’impresa a forte consumo di gas naturale sia anche un’impresa a forte consumo di energia elettrica, potrà usufruire delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, recante agevolazioni per le imprese energivore elettriche, e delle agevolazioni previste dal presente decreto purché essa versi un contributo agli oneri generali di sistema relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili complessivamente non inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla Linee Guida CE.
A decorrere dal 1° luglio 2018, inoltre le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas naturale totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie RET e RE.
Rimaniamo dunque in attesa che si stabiliscano:
1) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni;
2) le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli;
3) il valore del prezzo del gas naturale;
4) le modalità di calcolo del VAL;
5) i parametri di riferimento per calcolare il consumo standard di gas naturale delle imprese a forte consumo di gas naturale.