L'Arera con la delibera 479/2021/R/EEL del 2 novembre scorso ha dato mandato alla CSEA di rendere disponibile, a partire dal 5 novembre 2021, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2022.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 5 novembre 2021 fino a tutto il 6 dicembre 2021.
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2022, distinte per classi di agevolazione.
Per le imprese neo-costituite (costituite nel 2021 o senza consumi negli anni precedenti per inattività) l’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 5 novembre 2021 fino a tutto il 31 dicembre 2021. Tali imprese dovranno presentare alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2021. Sarà, inoltre, richiesto all’impresa l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2022, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2021 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Decorsi i termini di cui sopra, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA, il contributo a carico delle imprese agevolate rimane invariato rispetto a quanto previsto per l’anno 2021 pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.