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29 Maggio 2020

DL 19/05/2020, n. 34 I PUNTI CHIAVE DEL DECRETO RILANCIO

Abbiamo analizzato, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto Decreto Rilancio e vogliamo segnalarvi le principali sezioni riguardanti l'ambito energetico.

Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Nelle fatture delle utenze elettriche NON domestiche, esclusivamente alimentate in bassa tensione, è prevista la riduzione delle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. Le modalità di applicazione delle riduzioni prevedono che:

sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui sopra non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata convenzionalmente pari a 3 kW.
Per l'attuazione dell'art. 30, il DL rilancio autorizza il limite massimo di spesa pari 600 milioni di € per il 2020.

Il portale Sinfo è già stato aggiornato con i nuovi valori (pubblicati dall'Arera con la delibera 190/2020/R/eel del 26/05): le analisi dei costi delle forniture che scaricherete da oggi, risulteranno già aggiornate ai valori previsti nel trimestre indicato!

Art. 41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Il termine dell'emissione dei Certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati già prorogato al 15 maggio 2020 dal decreto-legge Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal Dl 8 aprile 2020, n. 23) è ulteriormente prorogato al 20 novembre 2020. Di conseguenza, l'emissione dei CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica decorre dal 15 novembre 2020.
Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi CAR saranno riconosciuti a partire dalla data in esercizio di ciascuna unità.

Art.129 - Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Le rate di acconto mensili per il pagamento delle accise sul gas e sull'energia di cui agli artt. 26, comma 13 (gas) e 56 commi 1 e 2 (energia) Dlgs n. 504/1995, relative al periodo maggio 2020 - settembre 2020 compresi, saranno versate nella misura del 90%. Le rate di acconto dei restanti mesi dell'anno 2020, invece, saranno calcolate in misura ordinaria. L'eventuale conguaglio, potrà poi essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia, oppure in dieci rate mensili senza interessi, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021. Lo stesso articolo ha poi differito il termine del pagamento della rata di acconto di maggio 2020 al 20 maggio scorso.

Art. 131 - Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

I versamenti dell'accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo, qualora non ancora effettuati, possono essere eseguiti entro il 25 maggio, senza l'applicazione di indennità di mora o sanzioni.

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