Il 9 agosto 2022 è stato emanato il DL Aiuti-Bis. Con questo intervento sono state annullate, anche per il quarto trimestre, le aliquote degli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze in bassa, media e alta tensione. È stata prorogata l’applicazione dell’IVA al 5% sulle somministrazioni di gas e sono state mantenute inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema del settore.
Relativamente al meccanismo del credito d'imposta anche per il terzo trimestre è stato mantenuto attivo.
In particolare:
ENERGIVORI
- Se i costi per kWh della componente energia, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 (sempre al netto di imposte ed eventuali sussidi) hanno subito un incremento del 30% sul secondo trimestre 2019, all’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per la materia energia.
- Il credito d’imposta è riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia prodotta e auto-consumata delle imprese nel terzo trimestre 2022. L’incremento del costo dell’energia prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili utilizzati dall’impresa per produrla. Il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
NON ENERGIVORI
- Alle imprese dotate di contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa per la materia energia, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre (utilizzo da comprovare mediante le fatture) se l’incremento costo per kWh del secondo trimestre 2022 sia stato superiore del 30% rispetto al costo per kWh del secondo trimestre 2019.
GASIVORI
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas (esclusi usi energetici termoelettrici) se la media del prezzo di riferimento del MI-GAS del secondo trimestre 2022 ha subito un incremento maggiore del 30% rispetto alla media del prezzo del secondo trimestre 2019.
NON GASIVORI
- Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta del 25% qualora la media del prezzo di riferimento del gas naturale (MI-GAS) nel secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento maggiore del 30% rispetto alla media del prezzo del secondo trimestre 2019.
Per quanto riguarda le imprese non energivore e non gasivore il decreto ha previsto che se nel secondo e terzo trimestre hanno avuto lo stesso fornitore del secondo trimestre 2019, sia il fornitore (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito), su richiesta dell’impresa, a comunicare alla stessa il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre.
Ti ricordiamo che il nostro portale SINFO è stato implementato con la sezione relativa al Credito d'Imposta sia per l'energia elettrica sia per il gas. In totale autonomia potrai, quindi, scaricare i file di riepilogo e di dettaglio con il valore del credito maturato, i dati di provenienza e il codice tributo suddiviso per trimestre di riferimento. Scaricato il file, confrontati con il tuo fiscalista in modo da poter usufruire di questa opportunità fornita da Sinergia Consulting.