La direttiva “Energia pulita per tutti gli europei” stabilisce la necessità che gli Stati membri assicurino che almeno i clienti domestici e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il recesso anticipato. La medesima direttiva prevede tuttavia la possibilità per gli Stati membri di derogare a questo divieto, ma soltanto nel caso in cui questi clienti abbiano deciso volontariamente di risolvere il contratto prima della scadenza nel caso in cui abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso.
L’ARERA ha quindi emanato la Delibera 250/2023/R/com, prevedendo quanto segue:
- Potranno essere previsti oneri per il recesso anticipato per i “grandi clienti” (più di 50 dipendenti o con un fatturato o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di €) seppur allacciati in BT
- L’onere di recesso anticipato potrà essere applicato anche ai clienti domestici e clienti diversi dai “grandi clienti”, esclusivamente nei contratti di fornitura di energia elettrica che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Prezzo fisso;
- Durata determinata, o durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata.
- L’eventuale comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali/economiche da parte del venditore comporta l’immediata decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato, anche qualora il cliente receda successivamente all’applicazione della variazione;
- Il venditore è tenuto a informare il cliente dell’applicazione degli oneri di recesso già in fase precontrattuale (L’Autorità ritiene di limitare l’introduzione dell’obbligo informativo in fase precontrattuale alle informazioni preliminari alla conclusione del contratto);
- In ogni contratto dovranno essere dettagliate le modalità e gli oneri di recesso, nonché una nota che invita il cliente a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l’eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere;
- I venditori dovranno comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta conseguente al recesso anticipato eventualmente dettagliando i criteri di determinazione dell’importo. Nel caso in cui la somma di denaro derivante dall’onere sia maggiore rispetto l’effettiva perdita economica subìta dal venditore, lo stesso dovrà adeguare tale importo in modo che risulti inferiore alla somma originariamente comunicata;
- Necessità di allineare l’ambito soggettivo di applicazione dei limiti agli oneri di recesso anticipato di cui all’art. 6, comma 5, dell’Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/COM. Le modifiche relative alla Deliberazione 302/2016/R/COM hanno efficacia a partire dal 9 giugno 2023 (data di pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità).