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4 October 2018

ENERGIVORI: il portale per le dichiarazioni 2017 e 2019 è aperto!

Dal 1 ottobre 2018 la CSEA ha reso disponibile, come previsto dalla Del. 921/2017/R/eel, il sistema telematico di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21/12/2017, per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica degli anni 2017 (Ante Riforma) e 2019 (Post Riforma).

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITÀ 2017 (ANTE RIFORMA)

Accedono a questo beneficio tutte le società che, nel 2017, hanno avuto:

- un consumo annuo superiore a 2,4 GWh;

- il rapporto tra il costo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato almeno pari al 2%;

- abbiano il codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), ovvero corrispondente ad uno dei codici NACE estrattivi inclusi nell’Allegato 3 e nell’Allegato 5 delle Linee Guida CE.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni fino alle ore 23:59 del 12 novembre 2018 e la Cassa, entro il 12 dicembre 2018, pubblicherà sul Portale Energivori gli elenchi delle società che hanno superato i controlli e di quelle ancora soggette a verifiche.

Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2017, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2019 (POST RIFORMA)

1- Imprese “NON neo costituite"

Accedono a questo beneficio tutte le società che hanno avuto nel triennio 2015-2017:

- un consumo medio annuo superiore a 1 GWh;

- operano nei settori dell'Allegato 3 delle Linee Guida CE;

- operano nei settori dell'Allegato 5 delle Linee Guida CE ed hanno un indice di intensità elettrica non inferiore al 20%;

- non rientrano fra quelle di cui ai punti precedenti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014.

Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 3 o dell’Allegato 5 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese “in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni fino alle ore 23:59 del 12 novembre 2018 e la Cassa, entro il 12 dicembre 2018, pubblicherà sul Portale Energivori gli elenchi delle società che hanno superato i controlli e di quelle ancora soggette a verifiche. Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2019, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

2 - Imprese "NEO costituite" (da meno di un anno)

Le imprese costituite nel 2018 o, se costituite negli anni precedenti il 2018, che risultino senza consumi per inattività produttiva accedono alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2018.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2019, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2018 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Le imprese neo costituite dovranno, inoltre, inviare una relazione contenente:

- le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2018 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;

- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2018, in particolare il fatturato e il VAL evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all’esito di questa valutazione sono effettuati compensazioni o recuperi.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente fino al 31 dicembre 2018.

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