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6 April 2018

GRUPPI ELETTROGENI DI SOCCORSO: OBBLIGO DI DENUNCIA ALL’AGENZIA DELLE DOGANE

Ai sensi del d.lgs 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise), i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio con gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva superiore a 200 kW, devono provvedere al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica prodotta.

I titolari dei predetti impianti di produzione sono inoltre tenuti ad effettuare “Denuncia di officina elettrica”, anche in caso di non utilizzo o utilizzo sporadico, presso l’Agenzia delle Dogane competente territorialmente al fine di regolarizzare l’utilizzo degli impianti. A seguito della Denuncia, l’Agenzia, dopo aver verificato gli impianti, rilascia al titolare una “Licenza/Autorizzazione di esercizio”, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Si precisa che il valore di potenza è calcolato sommando la potenza di ciascun gruppo elettrogeno presente nel medesimo sito.

La mancata regolarizzazione della propria posizione ovvero la mancata denuncia dei predetti impianti può comportare l’accertamento e la sanzione delle seguenti violazioni:

- mancato versamento dell’accisa dovuta sull’energia elettrica prodotta dalla data di installazione/attivazione dell’impianto di produzione di energia elettrica: punita con una sanzione che va dal doppio al decuplo dell’imposta evasa ((art. 59, co. 1, lett. a), d.lgs 504/1995);

- mancato versamento del diritto di Licenza: punito con sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso ( 63, comma 4 del d.lgs 504/1995).

Alla luce delle recenti ispezioni effettuate da diverse circoscrizioni territoriali dell’Agenzia delle Dogane, Vi invitiamo ad effettuare una verifica della presenza di gruppi elettrogeni di soccorso con potenza superiore o uguale a 200 kW nei siti industriali e a regolarizzare eventuali posizioni pendenti.

In assenza di accertamenti effettuati dall’Agenzia, è comunque possibile sanare la propria posizione effettuando:

- Denuncia di officina elettrica

- Pagamento di una sanzione sensibilmente ridotta mediante il c.d. “ravvedimento operoso

 

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