Con la circolare n. 20 del 16 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.
Di seguito uno schema riepilogativo.
Credito d’imposta per le imprese “gasivore” – Primo trimestre 2022
Le imprese “gasivore” (anche neocostituite) hanno diritto a un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre dell’anno 2022 nel caso in cui si sia verificato un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal GME, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici devono essere considerati i soli costi della componente “gas naturale”. Non concorrono al calcolo della spesa della componente gas le spese di: trasposto, stoccaggio, distribuzione e misura.
Il codice tributo istituito per questa casistica è il seguente: 6966 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022).
Se dovessero subentrare conguagli per rettifica dei consumi:
- nel caso in cui il credito ricevuto sia maggiore di quanto spettante, è necessario procedere alla restituzione della differenza aumentata degli interessi
- nel caso in cui il credito ricevuto sia minore di quanto spettante, l’impresa può fruire della differenza per compensazione
Credito d’imposta per le imprese “gasivore” e “non gasivore” – Secondo trimestre 2022
Le imprese “gasivore” e le imprese “non gasivore” hanno diritto a un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022 nel caso in cui si sia verificato un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal GME, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici devono essere considerati i soli costi della componente “gas naturale”. Non concorrono al calcolo della spesa della componente gas le spese di: trasposto, stoccaggio, distribuzione e misura.
Il codice tributo istituito per le imprese “gasivore” è il seguente: 6962 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022).
Il codice tributo istituito per le imprese “non gasivore” è il seguente: 6964 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)”.
Riduzione IVA per il gas metano (usi civili e industriali)
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 l’IVA applicata ai consumi di gas naturale è stata confermata pari al 5%. Per i consumi di gas naturale per autotrazione sarà applicata l’IVA al 5% solamente per il periodo compreso tra il 3 maggio e l’8 luglio 2022.
Per ogni chiarimento o supporto avessi bisogno, non esitare a contattarci!