Sinergia ricorda ai propri clienti che, come stabilito dalla normativa, le imprese elettrivore dovranno scegliere di adempiere a uno dei seguenti 3 obblighi:
- Attuazione delle raccomandazioni inserite in diagnosi energetica (art.4 decreto MASE), in particolare:
- quelle con un tempo di ritorno semplice sotto i 3 anni;
- quelle con un costo complessivo degli investimenti non eccedente l'importo relativo all'agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
- Riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettano carbonio (art.5 decreto MASE). L’impresa, coprendo almeno il 30% del suo fabbisogno, può optare per:
- autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito (o in prossimità);
- acquisto di energia elettrica tramite contratti PPA;
- acquisto e annullamento GO (garanzie origine).
- Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (art.6 decreto MASE). L'impresa deve investire una quota pari almeno al 50% dell’importo percepito come agevolazione energivori in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra:
- il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’EU EMISSIONE TRADING SYSTEM (ETS);
- le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione Commissione europea 2021/447 per prodotto rilevante.
A seguito della comunicazione ARERA le imprese elettrivore nel 2024 dovranno indicare la scelta fatta durante la compilazione della pratica per l’anno 2025 (in sessione ordinaria il portale CSEA aprirà il 1° ottobre 2024).
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