La RELAZIONE TECNICA relativa al calcolo delle ACCISE ESENTI/NON SOTTOPOSTE DI ENERGIA ELETTRICA O GAS NATURALE per processi elettrolitici, metallurgici, mineralogici e chimici è da RITENERSI VALIDA se, rispetto all’ultimo sopralluogo effettuato dal perito che ha eseguito la pratica, NON SE NON SONO STATE FATTE MODIFICHE IMPIANTISTICHE RILEVANTI.
In caso di modifiche impiantistiche rilevanti (a titolo di esempio: la variazione degli impianti termici/elettrici, la modifica del layout aziendale e/o del processo, il numero delle macchine e la potenza termica/elettrica utilizzata dalle macchine/sistemi ecc.) occorre EFFETTUARE UNA NUOVA INDAGINE per verificare se lo studio precedente sia da ritenersi ancora valido in quanto potrebbero essere intercorse VARIAZIONI SIGNIFICATIVE ALLE PERCENTUALI DI ESENZIONE/NON SOTTOPOSIZIONE ACCISA.
IL LIMITE DI SCOSTAMENTO DEI VALORI percentuali oltre il quale è necessaria la revisione della Relazione Tecnica per determinare la corretta esenzione/non sottoposizione accisa dei consumi di energia elettrica o gas naturale È PARI AL 10%.
ATTENZIONE: le SANZIONI possono essere PENALI.
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