Dall’11 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto n.158 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha aggiornato il precedente Decreto 11 gennaio 2017 relativo al meccanismo dei Certificati Bianchi.
L'obiettivo principale di tale Decreto correttivo è quello di stabilizzare il meccanismo che aveva visto, il 06/06/2017, un'impennata nei prezzi sino a sfiorare i 480 €/TEE.
Le principali modifiche introdotte riguardano:
- DETERMINAZIONE DI UN TETTO AL CONTRIBUTO ECONOMICO: il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni titolo per le sessioni d'obbligo successive al 1° giugno 2018
- NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CONSUMO BASELINE: “valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica" e non come prima "valore risultante dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento"
- RIVISITAZIONE DELLA TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI: sono stati aggiunti 30 nuovi tipi di interventi e sono stati differenziati gli anni di vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione. Tra gli interventi incentivabili più interessanti si evidenziano: l’installazione di forni, essiccatori, sistemi di power quality, economizzatori, estrusori, presse
- I PROGETTI STANDARDIZZATI: sono introdotte 8 nuove schede standardizzate con le tipologie di interventi ammissibili. Si segnalano in particolare: l'installazione di lampade a LED, l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza, impianti per la produzione di aria compressa, l'acquisto di veicoli ibridi e di veicoli elettrici
- EMISSIONE DEI CERTIFICATI: il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non necessariamente derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario relativo all'anno d'obbligo. Tali Certificati non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve e saranno contraddistinti da una specifica tipologia, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell'obbligo. Tra le novità, salta il comma che imponeva al Gse di pubblicare entro 60 giorni l'attesa guida operativa sull'ammissibilità dei progetti.
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