Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 ha rideterminato per il 2° trimestre 2022, per le aziende che utilizzano gas naturale, il credito d'imposta nella misura del 25%; è stato aumentato, inoltre, anche il credito d’imposta per le imprese gasivore, sempre per il 2° trimestre, che passa dal 20% al 25%.
Il contributo straordinario per le imprese non energivore per il 2° trimestre, è stato invece rideterminato nella misura del 15% (precedentemente era previsto al 12%).
L’Agenzia delle Entrate ha, invece, pubblicato nei giorni scorsi la circolare N. 13/E, specificando quali costi nelle fatture di energia elettrica debbano essere presi in considerazione per il calcolo del credito d’imposta.
Nello specifico, bisogna considerare i costi sostenuti per la materia prima (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in alcune fatture alla voce “spesa per la materia energia”. Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.
L'Agenzia ha inoltre fornito alcune specifiche per determinate casistiche, quali:
IMPRESE ENERGIVORE 2022 MA NON ANCORA COSTITUITE AL 1° OTTOBRE 2019
Non essendoci i dati relativi al parametro inziale di riferimento previsto dalla normativa, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh cioè pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del PUN pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh
Queste imprese possono richiedere il credito d’imposta a patto di rientrare nell’elenco energivori 2022.
L’utilizzo in compensazione di questo credito d’imposta non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.
IMPRESE ENERGIVORE 2022 MA NON ANCORA COSTITUITE IN DATA 1° GENNAIO 2019
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 69,26 euro/MWh cioè pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del PUN pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh
IMPRESE ENERGIVORE 2022 E NON ANCORA COSTITUITE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2019
In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 69,26 euro/MWh cioè pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del PUN pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh
ULTERIORI SPECIFICHE
Per quanto riguarda le imprese energivore:
- Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.
- Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.